Installazione di ascensore con Superbonus 110%

Tra le novità della legge di Bilancio 2021 c’è la possibilità di richiedere il superbonus 110% anche per l’installazione di ascensori e montacarichi (come intervento trainato).

La nuova Manovra, in vigore dal 1° gennaio 2021, apre alle spese per la rimozione delle barriere architettoniche nel rispetto di determinati requisiti. Rientrano nell’agevolazione, quindi, le spese per l’installazione di strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità, in base a quanto riportato nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
Sono inoltre ricompresi i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Si allarga l’ambito degli interventi ammessi al superbonus 110%. Vengono dunque inclusi:
– gli interventi per la coibentazione del tetto;
– l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se effettuati in favore di ultrasessantacinquenni);
– l’istallazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Tra questi, di particolare importanza sono i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, che finora erano inseriti dal legislatore tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR lett. e) quindi 50 % e non 110%.

Ora tra i lavori ammessi al superbonus 110% rientrano anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (anche se come interventi “trainati”), aventi ad oggetto:
– ascensori e montacarichi;
– la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104 del 1992.

Tali interventi per usufruire del 110% devono essere realizzati in abbinamento preventivo con i lavori trainanti che realizzino un risparmio energetico di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.

SOGGETTI DESTINATARI
Possono installare un ascensore gratuitamente, usufruendo del superbonus 110%, solo alcune determinate categorie. Dal momento che rientrano nell’agevolazione le spese per l’installazione di
strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità, gli interventi in questione danno diritto alla detrazione se effettuati in favore di persone con handicap grave in linea con quanto riportato nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992, ovvero di persone di età superiore a 65 anni (novità assoluta!).

Rientrano nell’agevolazione, quindi, le spese per l’installazione di strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità, in base a quanto riportato nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. Sono inoltre ricompresi i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

La disposizione normativa prevede quanto segue:
“d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,»”

Gli interventi in questione danno diritto alla detrazione se effettuati in favore di persone con handicap grave, in linea con quanto riportato nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992, o di soggetti di età superiore a 65 anni.

Si aggiunge quindi un altro pezzo all’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, per cui è prevista una proroga per i lavori che a giugno 2022 sono conclusi al 60%.
La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2022.
Sull’ampliamento dell’accesso all’agevolazione, previsto dalla legge di Bilancio 2021 per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, sono necessari i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. I contorni dell’applicazione della legge sono infatti tratteggiati dalla circolare numero 19/E dell’8 luglio 2020, ovvero la guida alla dichiarazione dei redditi.
Gli interventi ammissibili per la detrazione sono diversi. Dalla sostituzione di pavimenti, porte e infissi esterni agli interventi sull’adeguamento di impianti tecnologici quali i servizi igienici, gli impianti elettrici e, appunto, gli ascensori.

A questi si affiancano il rifacimento di scale, l’inserimento di rampe o di piattaforme elevatrici. In questo senso la maggiore novità è forse quella della possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi a beneficio di soggetti con età superiore ai 65 anni. Devono essere tuttavia rispettati i requisiti previsti dalla legge, nel caso specifico le caratteristiche tecniche stabilite dal DM n. 236 del 1989.